Andrea Trivelli ha scritto:Vito Zuccato ha scritto:Parlano di estremismo, e in parte hanno ragione, ma non ci sono peggiori estremisti dei cazzari.
Per fortuna che c'è Gianni Girotto, verrebbe da dire, l'unico a dare una risposta articolata e senza la nota arroganza non dovuta.
Per gli altri è sufficiente il solito cliché "Grillo ne ha parlato [male]".
Mi pare che anche Girotto ne spari delle belle riguardo il voto: non mi risulta che se uno si presenta al seggio e si rifiuta di ritirare le schede - e già questa è una interpretazione, a mio modo di vedere assolutamente discutibile, della legge 104- influisca in ALCUN MODO sulla percentuale calcolata per l'assegnazione del premio di maggioranza, rimarrebbe un gesto puramente ostruzionistico/dimostrativo.
Esattamente.
Intanto non mi è neppure chiaro e/o non ricordo se invece l'annullamento della scheda influisce o meno sul premio di maggioranza assieme all'assegnazione dei rimborsi elettorali...
E io ho già tentato due volte di fare questo tipo di protesta di cui parla Girotto, la c.d. astensione attiva, nelle tornate elettorali di questi ultimi 5 anni, ma nella mia sezione elettorale tutti i presidenti di seggio mi hanno fermamente negato questa possibilità.
Invece so che a molte altre persone in altre regioni d'Italia l'astensione attiva è stata consentita, ma senza capire a quali regolamenti si riferissero i presidenti di seggio e quindi ipotizzando che tutto dipenda dall'arbitrarietà di ogni presidente.
L'argomento è molto complesso e su internet girano soltanto le versioni dei soliti faciloni.
Qui di seguito riporto in corsivo per archivio il riassunto del colloquio riservato che ebbi con uno dei presidenti qualche giorno prima delle elezioni in cui volevo fare il secondo tentativo, al fine di non rischiare per la seconda volta di prendere una denuncia.
Per avere ragione sulla astensione attiva occorre avere con sé un documento che attesti una sentenza in proprio favore almeno del TAR di Roma o ancora meglio una sentenza favorevole in merito del Consiglio di Stato. Il prefetto e altre figure ufficiali esecutive NON HANNO ALCUN POTERE DI SENTENZA se non quello di SOLTANTO far eseguire le disposizioni delle precedenti magistrature o di altre.
Senza una sentenza esplicita e puntuale in favore della possibilità di praticare l'astensione attiva – con conseguente rifiuto delle schede e messa a verbale dell'allegato con le motivazioni del rifiuto – i seggi elettorali NON POSSONO METTERE A VERBALE ALCUNCHÉ PER ISCRITTO se non riferito a puri reclami di elettori inerenti al PURO svolgimento delle procedure di voto (tipo brogli, rottura matite, gente col telefonino o la macchina fotografica, schede già segnate, ecc.) e NON POSSONO ALLEGARE ALCUNCHÉ in quanto ritenuto CORPO ESTRANEO poiché ai verbali NON si possono aggiungere allegati (tipo fogli, libri, depliant, cartoline, ecc. ecc. ecc.).
Inoltre, in assenza di sentenze inoppugnabili della magistratura (sempre come già detto nel merito) i seggi elettorali sono ASETTICI e non è possibile né parlare di argomenti che non siano i reclami inerenti alle PURE procedure elettorali né passare o consegnare fogli, volantini, dichiarazioni scritte et similia, in quanto ciò configurerebbe una propaganda elettorale o condizionamento degli altri elettori, che nel caso di una azione in concomitanza del rifiuto delle schede con tanto di dichiarazione a voce nel seggio sarebbero propaganda o condizionamento ancora più gravi e di conseguenza perseguibili PENALMENTE. E questa totale asetticità o neutralità vale nel raggio di 200 metri dalla sede del seggio elettorale.
Nello specifico poi ho fatto leggere al mio presidente di seggio sia la motivazione che avrei dovuto allegare sia l'interpretazione a favore dell'astensione attiva che circolava allora su internet. Egli ha rilevato subito che trattasi di protesta politica e quindi a fini penali è la peggiore protesta che si possa fare nei seggi ai fini penali allo stato della attuale legislazione e come detto IN ASSENZA di disposizioni esplicite della magistratura in merito portate dall'elettore, mentre nel caso dell'interpretazione giuridica fatta dal testo scaricato da internet egli aveva concluso trattasi di interpretazione LETTERALE della legge elettorale del 1957 che DIMENTICA il contesto totalmente asettico del seggio elettorale che è sottinteso e dato per scontato da tale legge: infatti ci sono altre leggi che come detto prima OBBLIGANO i seggi ad essere neutrali e ciechi da tutti i punti di vista.
Constatazione finale sia sua che mia: vi è un VUOTO DI GIURISPRUDENZA che impedisce di conoscere con certezza la possibilità o meno della facoltà della astensione attiva esercitabile dall'elettore, per cui in assenza di certezza poiché in assenza di sentenza esplicita e puntuale della magistratura non è possibile uscire dalla legislazione e dalla prassi vigente.
Guarda caso, è più o meno la stessa cosa che dovette affrontare Il Presidente della Repubblica Ciampi quando non sapeva con certezza se aveva il potere di dare la grazia – NONOSTANTE SIA UNO DEI VARI POTERI COSTITUZIONALI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – poiché lo stesso articolo della Costituzione Italiana É SCRITTO MALE come migliaia di altre leggi ordinarie italiane e come diversi altri articoli della stessa Costituzione, per cui dovette sollevare il conflitto di attribuzione tra lui e l'allora Ministro della Giustizia sul potere di grazia presso la Corte Costituzionale, l'unica magistratura in grado di emettere sentenze chiarificatorie su ogni problema di tipo costituzionale.
Anche di queste ultime cose ho discusso col presidente e ha concordato con me.
Riguardo altri seggi elettorali che hanno eventualmente accolto QUALSIASI RECLAMO O PROTESTA da parte di elettori collegati col rifiuto delle schede, si è concluso che essi hanno commesso delle illegalità perseguibili PENALMENTE dalla legge.
Perciò l'astensione attiva allo stato attuale della giurisprudenza e secondo il punto di vista appena espresso è ILLEGALE.